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a cura della  Redazione

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LETTERA APERTA    

          

             Al Sig. Presidente della Repubblica

            Al Sig. Presidente del Senato

            Al Sig. Presidente della Camera

            Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri.

             Al Sig. Ministro della Giustizia

 

OGGETTO: sentenza di incostituzionalità del “Lodo Alfano” - legge n.124 del 23.07.08 –

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08124l.htm

 

Nel mio precedente “PRONOSTICO DI TENUTA COSTITUZIONALE DEL LODO ALFANO” in uscita sul giornale online “Comunicazione & Forme”

http://www.formedicomunicazione.com/lodo_Alfano.htm

 

ho espresso e confermo, con rispettosa presa d'atto della diversa pronuncia in merito espressa ieri dalla Corte Costituzionale, il mio personale convincimento che tutti coloro che sono chiamati all'esercizio di funzioni pubbliche elettive ed a maggiore ragione le LL.SS.OO. hanno il diritto/dovere, come statuito nel 3° comma dell'art.51 della nostra Costituzione di disporre del tempo pieno per assicurare la  continuità nell'esercizio delle rispettive funzioni che non  ritengo secondario rispetto a quello personale del diritto alla difesa legato allo svolgimento dell'eventuale processo penale a carico; perciò ho considerato e considero l'esercizio di tale diritto un legittimo impedimento alla prosecuzione del processo, come è disposto nell'art.420ter del c.p.p.; sotto questo profilo non formale ma sostanziale la legge in argomento, testé dichiarata incostituzionale per violazione degli art.3 e 138 della Costituzione,  indicava sostanzialmente e semplicemente al giudice penale il termine di rinvio del processo ad una nuova udienza, coincidente col giorno successivo non festivo alla data di cessazione della carica elettiva, in perfetta sintonia con quanto è disposto con legge ordinaria e non costituzionale nel comma 1 dell'art.420ter del c.p.p. precitato, non potendosi dichiarare contumace in ogni caso l'imputato e proseguire il processo in sua assenza quando è impedito dall'esercizio legittimo e contemporaneo di funzioni pubbliche elettive.

 

E' auspicabile, pertanto, che si ponga fine a questa querelle tutta  politica appropriando in tale senso in sede di legislazione ordinaria la disposizione contenuta nel precitato art.420ter soltanto per dare certezza a tale impedimento; certezza resasi necessaria per evitare ulteriori dubbi interpretativi con conseguenti difformi orientamenti processuali ed altre perdite di tempo.

Deferenti saluti.

Milano, 8.10.09                                    

                                                                                     Giuseppe Romeo                                   

 

*avv. del Foro di Milano, Grande Ufficiale dell' Ordine al Merito delle R.I

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