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SUCCINTO PARERE PRO VERITATE AD ADIUVANDUM

SU QUALCHE DIFETTO DI COMPETENZA PENALE

 

In relazione alla recente iniziativa parlamentare della maggioranza sul conflitto tra poteri dello Stato

correlata ai due presunti reati di concussione e di prostituzione minorile imputati al Presidente del Consiglio ed entrambi devoluti alla cognizione di una Sezione del Tribunale ordinario e non anche a quella speciale ( Tribunale dei ministri ) del medesimo Tribunale per il primo reato di concussione imputabile esclusivamente ad un pubblico ufficiale operante nell'esercizio delle sue funzioni, osservo quanto segue:

 il Presidente del Consiglio per questo suo speciale status anche quando cessa da questa carica è sottratto alla giurisdizione di tale Sezione ordinaria in mancanza della preventiva autorizzazione di una delle due assemblee parlamentari per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni ( artt. 25 e 96 Costituzione ); ne consegue che per il reato di concussione, avente come diretta e specifica fonte di derivazione il presunto esercizio abusivo della sua attività presidenziale, la relativa cognizione va devoluta al Tribunale dei ministri previa autorizzazione del Senato o della Camera secondo le norme stabilite con la legge costituzionale n.1 del 16.01.1989; per il presunto reato di prostituzione minorile invece non correlabile alla sua funzione pubblica, la cognizione spetta alla Sezione ordinaria del Tribunale come ogni altro reato commesso da qualsiasi privato cittadino, anche se tra i due reati c'è come sembrerebbe stretto collegamento.

 In caso di collegamento ( connessione ) di reati ricorrente anche quando la persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni messe in atto per raggiungere il medesimo scopo perseguibile penalmente ( comma 1 lettera b art.12. c.p.p. ), analogo a quello che sembrerebbe esistente tra i due reati in argomento, la disciplina applicabile non è quella contenuta nell'art.13 e seguenti del c.p.p. ma quella della separazione dei processi che rappresenta la regola generale del processo penale.

 Difatti, il precitato art.13 disciplina soltanto la competenza dei procedimenti connessi appartenenti in parte alla competenza del giudice ordinario ed in parte alla competenza della Corte Costituzionale e quella fra reati comuni e militari per i quali rileva, in qualche misura, la forza attraente della gravità della pena dei singoli reati; questa disciplina non è estensibile, tuttavia, in via analogica ad altre fattispecie similari come quella in disamina, nel rispetto del principio di legalità penale e del favor rei.

Ne discende che la eventuale mancanza della preventiva autorizzazione di une delle due camere del parlamento determina la paralisi di ogni attività della Sezione ordinaria del Tribunale per il presunto reato di concussione commesso dal Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni pur rimanendo inalterata la prosecuzione del procedimento per l'altro reato di prostituzione minorile, qualora non vi sia un legittimo impedimento dell'imputato di comparire in udienza.

 Non si tratta, pertanto, di un vero e proprio conflitto di poteri bensì di un evidente difetto di competenza che mina alla radice la capacità di cognizione del giudice ordinario per il reato di concussione sottratto alla sua competenza, con la conseguente illegittimità degli atti eventualmente compiuti; difetto rilevabile e sollevabile dal medesimo giudice in ogni stato e grado del processo ma anche denunciabile ed eccepibile con ordinario ricorso in Cassazione da qualunque parte processuale ( P.M/imputato ) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ( art.606 c.1 lettera b c.p.p. ); poteri questi e facoltà che esulano dall'attività propria del Parlamento pur essendo suscettibili di interrogazioni ed interpellanze parlamentari ex art.67 della Costituzione.

Giuseppe Romeo

Milano, 04.03.2011.

 giusepperomeo23@libero.it

 

Marzo 2011


Parere pro veritate -

di Giuseppe Romeo

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